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Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico
"La Duomo Consulting operando da anni al servizio di Fondazioni ed Enti giuridici privati senza fini di lucro, procede alla verifica dell'interesse culturale del loro patrimonio immobiliare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali secondo la seguente normativa di riferimento.
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introduce all’art. 12 il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro.
In particolare l’art. 12 prevede che tutti gli immobili appartenenti a tali soggetti, se realizzati da più di 50 anni ad opera di un autore non più vivente, siano sottoposti all’accertamento dell’interesse culturale attraverso una procedura che prevede l’invio dei dati identificativi e descrittivi degli immobili ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero.
Per regolamentare tale procedura sono stati emanati due decreti ministeriali attuativi:
• Decreto 6 febbraio 2004 (successivamente modificato dal Decreto 28 febbraio 2005), emanato di concerto con Agenzia del demanio, che stabilisce le modalità per la verifica dell'interesse culturale degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico;
• Decreto 25 gennaio 2005 che definisce le modalità della verifica dell’interesse culturale per gli immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro.
• Decreto 22 febbraio 2007 emanato di concerto con l'Agenzia del demanio, che definisce le modalità per la verifica dell’interesse culturale degli immobili in uso al Ministero della difesa.
La procedura prevista si caratterizza per il continuo concerto fra le Amministrazioni. Il flusso delle richieste sottoposte alla verifica è modulato, fase per fase, offrendo un percorso chiaro per tutti gli Enti pubblici coinvolti.
Per uniformare e rendere più efficace la trasmissione dei dati descrittivi degli immobili è stato attivato il sistema informativo per la verifica dell’interesse culturale;
• Guida introduttiva al sistema informativo.
L’utilizzo del sistema informativo consente di:
i. acquisire i dati in un formato unitario;
ii. ottimizzare i tempi del procedimento;
iii. controllare l’iter del procedimento;
iv. costituire una banca dati condivisa dei beni d’interesse culturale.
La Corte dei Conti ha condotto un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del procedimento di verifica dell'interesse i cui esiti sono riportati nella delibera 16/2006/G del 20 ottobre 2006.
La disamina della Corte è stata complessa e approfondita; in particolare la Corte riconosce che
" il Ministero per i beni e le attività culturali ha dimostrato di aver ben percepito l'importanza strategica del compito ad esso affidato dal Codice 2004 e di essersi attivato con tempestività per l'esecuzione delle nuove disposizioni. (...) Forte era infatti la preoccupazione che gli uffici periferici del Ministero venissero “sommersi” da una grande mole di richieste e non fossero in grado di provvedere nei tempi richiesti dalla legge. Una tale evenienza non si è verificata grazie anche alle iniziative intraprese dal Ministero, sicché neanche un bene immobile è rimasto sottratto alle disposizioni di tutela per effetto del c.d. silenzio assenso ".
Autorizzazione ad alienare
Il procedimento di autorizzazione ad alienare è disciplinato dagli articoli 53-59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La banca dati, accessibile solo in area riservata, raccoglie gli estremi delle richieste di autorizzazione, dei relativi provvedimenti nonché degli atti degli effettivi trasferimenti di proprietà, riferiti ai beni culturali cosí come individuati a seguito della verifica dell'interesse culturale.
Quadro Normativo del procedimento di Verifica dell'interesse culturale
Il procedimento di verifica dell’interesse culturale è una novità normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private l’interesse culturale non è più oggetto di presunzione per effetto di legge ma deve essere verificato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata.
In mancanza dell’espletamento della procedura di verifica dell’interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice.
Il Quadro Normativo Attuale
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":
• Articolo 12 - Verifica dell’interesse culturale
Decreti emanati d’intesa con l’Agenzia del Demanio relativi ai beni di proprietà dello Stato, regioni ed enti pubblici territoriali:
Decreto Dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 "Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare di utilità pubblica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004), così come modificato dal Decreto Dirigenziale interministeriale del 28 febbraio 2005 "Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2005).
Decreto relativo a beni di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro:
Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2005 "Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 42/2004" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005);
Decreto emanato di concerto con l'Agenzia del Demanio relativo a beni in uso al Ministero della Difesa: Decreto dirigenziale interministeriale 22 febbraio 2007 (in formato PDF, 202 Kbytes) "Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007).
Il Quadro Normativo precedente all’emanazione del Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico" (norma abrogata):
Articolo 4
I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (norma abrogata):
Articolo 5 - Beni di enti pubblici e privati
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.
5. I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico" (norma abrogata):
Articolo 3 - Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni.
1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Soprintendente regionale», l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.
2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale.
Articolo 4 - Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni.
1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:
a. comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;
b. integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;
c. adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.
2. Il Soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.
Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (norma vigente):
Articolo 27 - Verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico.
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. (Comma soppresso).
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive nonche' le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
Sintesi del procedimento di Verifica dell'interesse culturale
Fase Descrizione Soggetti coinvolti
1 Stipula degli accordi territoriali e gestione
delle autorizzazioni di accesso al sistema DIREZIONE GENERALE
DIREZIONI REGIONALI
ENTI PROPRIETARI
2 Immissione dei dati e invio degli elenchi ENTI PROPRIETARI
3 Valutazione dell'interesse ed emanazione dei provvedimenti DIREZIONI REGIONALI
SOPRINTENDENZE
4 Consultazione della banca dati CIASCUNO PER COMPETENZA
• Fase 1. Stipula degli accordi territoriali e gestione delle autorizzazioni di accesso al sistema.
• Richesta di accredito on-line da parte dell'Ente attraverso l'inserimento dei propri dati identificativi
• Definizione dell'intesa tra Ente e Direzione regionale per concordare tempi e numerosità dei Beni da inviare
• Comunicazione all'Ente delle password di accesso al sistema da parte della Direzione regionale al momento della sottoscrizione dell'intesa
• Fase 2. Immissione dei dati e invio degli elenchi.
• Inserimento dei identificativi dell'immobile
• Formazione degli elenchi, delle schede descrittive degli immobili e della modulistica amministrativa
• Invio alla Direzione regionale competente la richiesta di verifica corredata dall'elenco e dalle schede descrittive degli immobili
• Fase 3. Valutazione dell'interesse ed emanazione dei provvedimenti
• Invio delle schede descrittive alle soprintendenze di settore
• Acquisizione dei pareri dalle soprintendenze di settore
• Inserimento nel sistema informativo dei dati relativi alla valutazione d'interesse culturale
• Formazione del provvedimento d'interesse
• Notifica del provvedimento d'interesse
• Inserimento nella banca dei dati della copia del provvedimento
• Archiviazione elettronica dei procedimenti
• Fase 4. Consultazione della banca dati
• Consultazione dello stato di avanzamento del procedimento
• Consultazione degli esiti della verifica
• Consultazione dei provvedimenti d'interesse
• Dati identificativi dei soggetti responsabili
Azioni da intraprendere per la Verifica dell'interesse culturale
Stato
Il numero di immobili di proprietà statale da sottoporre a verifica dell’interesse culturale e le relative modalità procedurali sono concordati mediante accordi annuali sottoscritti tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici e l'Agenzia del Demanio. Per informazioni in merito alle procedure da seguire è opportuno rivolgersi direttamente agli uffici indicati o alle competenti Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici.
Regioni, province, comuni, enti e istituti pubblici
I soggetti proprietari che intendono avviare una verifica devono contattare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici nel cui territorio di competenza si trovano gli immobili e concordare, mediante la sottoscrizione di un accordo, la periodicità e consistenza degli elenchi da trasmettere.
Le richieste di verifica dell'interesse vanno inoltrate sia via internet che in modalità cartacea alla Direzione Regionale mediante la compilazione di una modulistica on-line, presente nell' area autorizzati di questo sito (Accesso al sistema informativo), che comprende dati descrittivi del bene, documentazione fotografica e planimetrica.
Per ottenere le password di accesso all'area autorizzati, rilasciate dalla Direzione regionale contestualmente alla sottoscrizione del suddetto accordo, i soggetti proprietari devono preventivamente accreditarsi nella sezione registrazione utenti (Accesso al Menú di Registrazione), inserendo i propri dati identificativi (ragione sociale, denominazione, legale rappresentante, ecc.) e i nominativi degli operatori a nome dei quali vanno rilasciate le password.
La procedura per la compilazione e l'invio della documentazione nonché il tracciato delle schede da compilare sono descritti nell'allegato tecnico del Decreto 28 febbraio 2005.
Persone giuridiche private senza fine di lucro
I soggetti proprietari che intendono avviare una verifica devono contattare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici nel cui territorio di competenza si trovano gli immobili e concordare, mediante la sottoscrizione di un accordo, la periodicità e consistenza degli elenchi da trasmettere, nonché l’utilizzo del modello informatico.
Le richieste di verifica dell'interesse vanno inoltrate sia via internet che in modalità cartacea alla Direzione Regionale mediante la compilazione di una modulistica on-line, presente nell' area autorizzati di questo sito (Accesso al sistema informativo), che comprende dati descrittivi del bene, documentazione fotografica e planimetrica.
Per ottenere le password di accesso all'area autorizzati, rilasciate dalla Direzione regionale contestualmente alla sottoscrizione del suddetto accordo, i soggetti proprietari devono preventivamente accreditarsi nella sezione registrazione utenti (Accesso al Menú di Registrazione), inserendo i propri dati identificativi (ragione sociale, denominazione, legale rappresentante, ecc.) e i nominativi degli operatori a nome dei quali vanno rilasciate le password.
La procedura per la compilazione e l'invio della documentazione nonché il tracciato delle schede da compilare sono descritti nell'allegato tecnico del Decreto 25 gennaio 2005.
Qualora si concordi di inoltrare la sola documentazione cartacea, questa dovrà comunque corrispondere al tracciato indicato nell'allegato A2 del decreto Decreto 25 gennaio 2005.
Enti ecclesiastici
Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le richieste di verifica devono pervenire alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici territorialmente competente per il tramite dell'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, che provvede a raccogliere le istanze provenienti da tutti gli enti ecclesiastici, secondo una priorità stabilita dalla Conferenza episcopale regionale (accordo sottoscritto l' 8 marzo 2005 tra questo Ministero e l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana).
Gli enti ecclesiastici non devono pertanto accreditarsi e servirsi di questo sistema informativo ma utilizzare un software appositamente predisposto dalla CEI.
Per maggiori informazioni è opportuno contattare l'incaricato regionale della CEI o consultare il sito Chiesa Cattolica Italiana alla sezione Uffici CEI - Ufficio Nazionale per i Culturali Ecclesiastici.
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